Art. 10
Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute
In vigore dal 25 apr 2016
Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute
1. Ai fini dell'allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie:
a)
un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2;
b)
un mezzo di pagamento che:
i)
deve essere regolato fisicamente per motivi diversi dall'inadempimento o altro evento di cessazione del contratto;
ii)
è sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell', punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (20);
iii)
è sottoscritto al fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili;
iv)
non è negoziato in una sede di negoziazione.
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un'altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
a)
2 giorni di negoziazione per qualsiasi coppia di valute principali di cui al paragrafo 3;
b)
per qualsiasi coppia di valute in cui almeno una non è una valuta principale, il periodo più lungo tra 2 giorni di negoziazione e il periodo generalmente accettato nel mercato per tale coppia di valute come periodo di consegna standard;
c)
quando il contratto di cambio di tali valute è utilizzato al fine principale di vendere o acquistare un valore mobiliare o una quota di un organismo di investimento collettivo, il periodo più breve tra il periodo generalmente accettato nel mercato per il regolamento di tale valore mobiliare o quota di un organismo di investimento collettivo come periodo di consegna standard e 5 giorni lavorativi.
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma.
3. Ai fini del paragrafo 2 sono comprese tra le valute principali solamente il dollaro USA, l'euro, lo yen giapponese, la sterlina britannica, il dollaro australiano, il franco svizzero, il dollaro canadese, il dollaro di Hong Kong, la corona svedese, il dollaro neozelandese, il dollaro di Singapore, la corona norvegese, il peso messicano, la kuna croata, il lev bulgaro, la corona ceca, la corona danese, il fiorino ungherese, lo zloty polacco e il leu rumeno.
4. Ai fini del paragrafo 2 per giorno di negoziazione s'intende qualsiasi giorno di normale negoziazione nella giurisdizione di entrambe le valute scambiate in virtù del contratto di cambio di tali valute e nella giurisdizione di una terza valuta laddove sussista una delle seguenti condizioni:
a)
il cambio delle due valute ne prevede la conversione attraverso tale terza valuta ai fini della liquidità;
b)
il periodo di consegna standard per il cambio delle due valute fa riferimento alla giurisdizione di tale terza valuta.
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