Art. 12
Internalizzatori sistematici per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
In vigore dal 25 apr 2016
Internalizzatori sistematici per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi
(, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell', paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per un'azione, certificato di deposito, fondo indicizzato quotato, certificato e altro strumento finanziario analogo quando internalizza secondo i seguenti criteri:
a)
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera b) del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
i)
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore allo 0,4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente strumento finanziario eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
ii)
le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana;
b)
in modo frequente e sistematico per uno strumento finanziario per cui non vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media su base quotidiana;
c)
in modo sostanziale per uno strumento finanziario se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
i)
il 15 % del fatturato totale in tale strumento finanziario effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC;
ii)
lo 0,4 % del fatturato totale in tale strumento finanziario effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione o OTC.
Storico versioni
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