Art. 13
Internalizzatori sistematici per le obbligazioni
In vigore dal 25 apr 2016
Internalizzatori sistematici per le obbligazioni
(, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell', paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutte le obbligazioni appartenenti a una classe di obbligazioni emesse dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali obbligazioni, internalizza secondo i seguenti criteri:
a)
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
i)
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 2,5 % del numero totale delle operazioni nella pertinente obbligazione eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
ii)
le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
b)
in modo frequente e sistematico per un'obbligazione per cui non vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
c)
in modo sostanziale per un'obbligazione se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
i)
il 25 % del fatturato totale per tale obbligazione effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC;
ii)
l'1 % del fatturato totale per tale obbligazione effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
Storico versioni
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