Art. 15

Internalizzatori sistematici per i derivati

In vigore dal 25 apr 2016
Internalizzatori sistematici per i derivati (, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell', paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i derivati appartenenti a una classe di derivati quando, in relazione a tali derivati, internalizza secondo i seguenti criteri: a) in modo frequente e sistematico per un derivato per cui vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi: i) il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 2,5 % del numero totale delle operazioni nella pertinente classe di derivati eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo; ii) le operazioni OTC in tale classe di derivati svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; b) in modo frequente e sistematico per un derivato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC nella pertinente classe di derivati effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana; c) in modo sostanziale per un derivato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti: i) il 25 % del fatturato totale per tale classe di derivati effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione o OTC; ii) l'1 % del fatturato totale per tale classe di derivati effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
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