Art. 17

Periodi di valutazione

In vigore dal 25 apr 2016
Periodi di valutazione (, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE) Le condizioni disposte dagli articoli da 12 a 16 sono oggetto di valutazione trimestrale sulla base dei dati degli ultimi 6 mesi. Il periodo di valutazione ha inizio il primo giorno lavorativo dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Gli strumenti di nuova emissione sono considerati nella valutazione solo quando i dati storici coprono un periodo almeno di tre mesi, nel caso delle azioni, dei certificati di deposito, dei fondi indicizzati quotati, dei certificati e di altri strumenti finanziari analoghi, e di sei settimane nel caso delle obbligazioni, dei prodotti finanziari strutturati e dei derivati.
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