Art. 18

Negoziazione algoritmica

In vigore dal 25 apr 2016
Negoziazione algoritmica (, paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE) Al fine di precisare la definizione di negoziazione algoritmica ai sensi dell', paragrafo 1, punto 39, della direttiva 2014/65/UE, un sistema è considerato operare in assenza o con un limitato intervento umano se, per qualsiasi processo di ordine o di generazione della quotazione o per qualsiasi processo volto a ottimizzare l'esecuzione dell'ordine, un sistema automatizzato prende le decisioni in qualsiasi fase dell'inizializzazione, della generazione, della trasmissione o dell'esecuzione degli ordini o delle quotazioni in base a parametri predeterminati.
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