Art. 14
Internalizzatori sistematici per i prodotti finanziari strutturati
In vigore dal 25 apr 2016
Internalizzatori sistematici per i prodotti finanziari strutturati
(, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE)
Un'impresa di investimento è considerata un internalizzatore sistematico ai sensi dell', paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE per tutti i prodotti finanziari strutturati appartenenti a una classe di prodotti finanziari strutturati emessi dalla stessa entità o da qualsiasi entità all'interno dello stesso gruppo quando, in relazione a tali prodotti finanziari strutturati, internalizza secondo i seguenti criteri:
a)
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi:
i)
il numero delle operazioni OTC svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stato pari o superiore al 4 % del numero totale delle operazioni nel pertinente prodotto finanziario strutturato eseguite nell'Unione in qualsiasi sede di negoziazione o OTC durante lo stesso periodo;
ii)
le operazioni OTC nel pertinente strumento finanziario svolte da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
b)
in modo frequente e sistematico per un prodotto finanziario strutturato per cui non vi è un mercato liquido quale definito all', paragrafo 1, punto 17, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014 se durante gli ultimi 6 mesi le operazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti hanno avuto luogo in media una volta a settimana;
c)
in modo sostanziale per un prodotto finanziario strutturato se l'entità delle negoziazioni OTC effettuate da essa per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti è stata, durante gli ultimi 6 mesi, pari o superiore a uno dei valori seguenti:
i)
il 30 % del fatturato totale per tale prodotto finanziario strutturato effettuato dall'impresa di investimento per conto proprio o per conto dei clienti ed effettuato in una sede di negoziazione od OTC;
ii)
il 2,25 % del fatturato totale per tale prodotto finanziario strutturato effettuato nell'Unione in una sede di negoziazione od OTC.
Storico versioni
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