Art. 8

Derivati ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE

In vigore dal 25 apr 2016
Derivati ai sensi dell'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE (, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE) In aggiunta ai contratti derivati a cui è fatto esplicito riferimento all'allegato I, sezione C, punto 10, della direttiva 2014/65/UE, un contratto derivato è soggetto alle disposizioni contenute in detta sezione qualora soddisfi i criteri esposti in detta sezione e nell', paragrafo 3, del presente regolamento e sia relativo a uno dei seguenti elementi: a) larghezza di banda delle telecomunicazioni; b) capacità di stoccaggio di merci; c) capacità di trasmissione o trasporto relativa alle merci, sia tramite cavo, condotta o altri mezzi, ad eccezione dei diritti di trasmissione relativi alle capacità interzonali di trasmissione dell'energia elettrica ove siano, nel mercato primario, sottoscritti con o da un gestore di un sistema di trasmissione o da qualsiasi persona agente come fornitore di servizi per conto di questi e finalizzati all'assegnazione della capacità di trasmissione; d) una quota, un credito, un permesso, un diritto o un bene analogo direttamente collegati all'approvvigionamento, alla distribuzione o al consumo di energia derivata da risorse rinnovabili, tranne il caso in cui il contratto rientri già nell'ambito di applicazione dell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE; e) una variabile geologica, ambientale o di altro genere, fatta eccezione del caso in cui il contratto è relativo a unità riconosciute conformi ai requisiti della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19); f) qualsiasi altro bene o diritto di natura fungibile, diverso dal diritto a ricevere un servizio, in grado di essere trasferito; g) un indice o una misura relativi al prezzo, al valore o al volume delle operazioni su qualsiasi bene, diritto, servizio o obbligazione; h) un indice o una misura basati sulla statistica attuariale.
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