Art. 23
Gestione del rischio
In vigore dal 25 apr 2016
Gestione del rischio
(, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento intraprendono le seguenti azioni di gestione del rischio:
a)
istituire, applicare e mantenere politiche e procedure di gestione del rischio idonee che consentano di individuare i rischi legati alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa e, se appropriato, determinare il livello di rischio tollerato dall'impresa;
b)
adottare dispositivi, processi e meccanismi efficaci che consentano di gestire i rischi relativi alle attività, ai processi e ai sistemi dell'impresa, tenuto conto di tale livello di tolleranza del rischio;
c)
monitorare:
i)
l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio dell'impresa di investimento;
ii)
il grado in cui l'impresa di investimento e i soggetti rilevanti rispettano i dispositivi, i processi e i meccanismi adottati conformemente alla lettera b);
iii)
l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate in tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi, ivi compresa l'inosservanza di tali politiche, procedure, dispositivi, processi e meccanismi da parte dei soggetti rilevanti.
2. Le imprese di investimento, se ciò è opportuno e proporzionato vista la natura, le dimensioni e la complessità dell'attività svolta, nonché la natura e la gamma dei servizi e delle attività di investimento prestati o esercitati nel quadro di tale attività, istituiscono e mantengono una funzione di gestione del rischio che opera in modo indipendente ed esegue i seguenti compiti:
a)
applicare le politiche e le procedure di cui al paragrafo 1;
b)
presentare relazioni e fornire consulenza all'alta dirigenza conformemente all', paragrafo 2.
Quando non istituisce e mantiene una funzione di gestione del rischio come previsto dal primo comma, un'impresa di investimento è in grado di dimostrare, su richiesta, che le politiche e le procedure adottate conformemente al paragrafo 1 soddisfano i requisiti ivi indicati.
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