Art. 25

Responsabilità dell'alta dirigenza

In vigore dal 25 apr 2016
Responsabilità dell'alta dirigenza (, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento assicurano, nell'attribuzione interna delle funzioni, che la responsabilità di garantire che l'impresa si conformi agli obblighi che le incombono in virtù della direttiva 2014/65/UE sia attribuita all'alta dirigenza e, se applicabile, alla funzione di vigilanza. In particolare, l'alta dirigenza e, se applicabile, la funzione di vigilanza sono tenute a valutare e riesaminare periodicamente l'efficacia delle politiche, dei dispositivi e delle procedure messi in atto per conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE e ad adottare le misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. La distribuzione delle funzioni significative tra i membri dell'alta dirigenza stabilisce in modo chiaro a chi compete la responsabilità di supervisionare e rispettare i requisiti organizzativi dell'impresa. Le registrazioni relative all'attribuzione delle funzioni significative sono tenute aggiornate. 2.   Le imprese di investimento assicurano che l'alta dirigenza riceva in maniera frequente, almeno una volta all'anno, relazioni scritte sulle materie di cui agli , in cui sia in particolare indicato se siano state adottate misure appropriate per rimediare a eventuali carenze. 3.   Le imprese di investimento assicurano che, quando presente, la funzione di vigilanza riceva a cadenza regolare relazioni scritte sulle materie di cui agli . 4.   Ai fini del presente articolo la funzione di vigilanza è la funzione responsabile, nell'ambito di un'impresa di investimento, della vigilanza sull'alta dirigenza.
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