Art. 27

Politiche e pratiche retributive

In vigore dal 25 apr 2016
Politiche e pratiche retributive ( della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti dell'impresa, con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse o incentivi che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi dell'impresa a potenziale discapito di un cliente. 2.   Le imprese di investimento assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti e gli incentivi analoghi di cui godono possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente dell'impresa. 3.   L'organo di gestione dell'impresa di investimento approva la politica retributiva dell'impresa dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza dell'impresa di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica. 4.   La retribuzione e gli incentivi analoghi non sono basati esclusivamente o prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tengono pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fissi e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi dell'impresa di investimento o dei suoi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:565:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo