Art. 28

Ambito di applicazione delle operazioni personali

In vigore dal 25 apr 2016
Ambito di applicazione delle operazioni personali (, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) Ai fini degli un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; b) l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti: i) il soggetto rilevante; ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami; iii) una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.
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