Art. 28
Ambito di applicazione delle operazioni personali
In vigore dal 25 apr 2016
Ambito di applicazione delle operazioni personali
(, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
Ai fini degli un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a)
il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale;
b)
l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti:
i)
il soggetto rilevante;
ii)
una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami;
iii)
una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.
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