Art. 28 · Ambito di applicazione delle operazioni personali

Art. 28

Ambito di applicazione delle operazioni personali

In vigore dal 25 apr 2016
Ambito di applicazione delle operazioni personali (, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE) Ai fini degli un'operazione personale è una negoziazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; b) l'operazione è eseguita per conto di una delle persone seguenti: i) il soggetto rilevante; ii) una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami; iii) una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione.
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