Art. 29
Operazioni personali
In vigore dal 25 apr 2016
Operazioni personali
(, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni adeguate per impedire le attività previste ai paragrafi 2, 3 e 4 ai soggetti rilevanti che partecipano ad attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse o che, nell'esercizio dell'attività svolta per conto dell'impresa, hanno accesso a informazioni privilegiate ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 o ad altre informazioni riservate riguardanti clienti od operazioni con o per clienti.
2. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non realizzino operazioni personali che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:
a)
operazioni loro vietate dal regolamento (UE) n. 596/2014;
b)
operazioni che comportano l'abuso o la divulgazione scorretta di informazioni riservate;
c)
operazioni che confliggono o rischiano di confliggere con gli obblighi che incombono all'impresa di investimento in virtù della direttiva 2014/65/UE.
3. Le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non consiglino né raccomandino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, di intraprendere operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 o dell', paragrafo 2, lettera a) o b), o dell', paragrafo 3.
4. Fatto salvo l', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, le imprese di investimento assicurano che i soggetti rilevanti non comunichino a un'altra persona, al di fuori dell'ambito normale dell'attività lavorativa o di un contratto di servizi, informazioni o pareri, ove il soggetto rilevante sappia o debba ragionevolmente sapere che, in conseguenza di detta comunicazione, l'altra persona compirà o è probabile che compia uno dei seguenti atti:
a)
realizzare operazioni su strumenti finanziari che, se eseguite a titolo personale dal soggetto rilevante, rientrerebbero nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 o 3 o dell', paragrafo 2, lettera a) o b), o dell', paragrafo 3;
b)
consigliare o sollecitare un'altra persona a realizzare dette operazioni.
5. Le disposizioni prescritte al paragrafo 1 sono intese ad assicurare che:
a)
tutti i soggetti rilevanti di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 siano a conoscenza delle restrizioni sulle operazioni personali e delle misure adottate dall'impresa di investimento in materia di operazioni personali e di divulgazione di informazioni, conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 4;
b)
l'impresa sia informata tempestivamente di ogni operazione personale realizzata da un soggetto rilevante, mediante la notificazione di tali operazioni o mediante altre procedure che le consentano di individuarle;
c)
le operazioni personali notificate all'impresa o da essa individuate siano registrate, corredate dell'annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi all'operazione.
In caso di accordi di esternalizzazione, l'impresa di investimento assicura che l'impresa alla quale l'attività è esternalizzata conservi una registrazione delle operazioni personali realizzate dai soggetti rilevanti e, dietro richiesta, le fornisca prontamente le informazioni al riguardo.
6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle seguenti operazioni personali:
a)
le operazioni personali realizzate nel quadro di un servizio di gestione del portafoglio discrezionale, nell'ambito del quale non vi è una comunicazione preventiva in relazione all'operazione tra il gestore del portafoglio e il soggetto rilevante o altra persona per conto della quale l'operazione è eseguita;
b)
le operazioni personali su organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA) soggetti a vigilanza in base alla legislazione di uno Stato membro che richiede un livello equivalente di ripartizione del rischio nelle loro attività, purché il soggetto rilevante e ogni altra persona per conto della quale le operazioni sono realizzate non partecipino alla gestione dell'organismo interessato.
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