Art. 31

Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti

In vigore dal 25 apr 2016
Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti (, paragrafo 2, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla direttiva 2014/65/UE e rispettano in particolare le condizioni seguenti: a) l'esternalizzazione non determina la delega della responsabilità da parte dell'alta dirigenza; b) non sono alterati il rapporto e gli obblighi dell'impresa di investimento nei confronti dei clienti a norma della direttiva 2014/65/UE; c) non è messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l'impresa di investimento deve soddisfare per poter ottenere l'autorizzazione ai sensi dell' della direttiva 2014/65/UE e per conservarla; d) non è soppressa né modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione dell'impresa. 2.   Le imprese di investimento agiscono con la competenza, la cura e la diligenza dovute quando concludono, applicano o cessano un accordo con il quale esternalizzano ad un fornitore di servizi funzioni operative essenziali o importanti e adottano le misure necessarie per assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) il fornitore di servizi possiede la competenza, la capacità, sufficienti risorse, un'adeguata struttura organizzativa a supporto dell'esecuzione delle funzioni esternalizzate e l'autorizzazione richiesta dalla legge per eseguirle in maniera affidabile e professionale; b) il fornitore di servizi esegue i servizi esternalizzati in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti e a tal fine l'impresa ha stabilito dei metodi e delle procedure per valutare il livello delle prestazioni del fornitore di servizi e per riesaminare regolarmente i servizi da esso prestati; c) il fornitore di servizi sorveglia adeguatamente l'esecuzione delle funzioni esternalizzate e gestisce in modo appropriato i rischi connessi con l'esternalizzazione; d) sono adottate misure idonee laddove risulti possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; e) l'impresa di investimento sorveglia in maniera efficace le funzioni o i servizi esternalizzati e gestisce i rischi associati all'esternalizzazione; a tal fine mantiene la competenza e le risorse necessarie per sorvegliare le funzioni esternalizzate in maniera efficace e gestire tali rischi; f) il fornitore di servizi ha informato l'impresa d'investimento di qualsiasi sviluppo che possa incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e in conformità con la normativa e i requisiti vigenti; g) l'impresa di investimento è in grado, in caso di necessità, di cessare l'accordo di esternalizzazione con effetto immediato qualora ciò sia nell'interesse dei suoi clienti, senza pregiudicare la continuità e qualità della prestazione dei servizi ai clienti; h) il fornitore di servizi collabora con l'autorità competente dell'impresa di investimento per quanto riguarda le funzioni esternalizzate; i) l'impresa di investimento, i suoi revisori contabili e le autorità competenti interessate hanno effettivo accesso ai dati relativi alle funzioni esternalizzate e ai locali in cui opera il fornitore di servizi, laddove ciò sia necessario ai fini di condurre un'effettiva sorveglianza conformemente al presente articolo, e le autorità competenti sono in grado di esercitare tali diritti di accesso; j) il fornitore di servizi garantisce la protezione delle informazioni riservate relative all'impresa di investimento e ai suoi clienti; k) l'impresa di investimento e il fornitore di servizi hanno adottato, applicato e mantenuto un piano di emergenza per il ripristino dell'operatività dei sistemi in caso di disastro e la verifica periodica dei dispositivi di backup, quando ciò è necessario in considerazione della funzione, del servizio o dell'attività esternalizzati; l) l'impresa di investimento ha assicurato il mantenimento della continuità e qualità delle funzioni o dei servizi esternalizzati anche in caso di cessazione dell'accordo di esternalizzazione, trasferendo le funzioni o i servizi esternalizzati a una terza parte o facendosi carico direttamente della loro esecuzione. 3.   I diritti e gli obblighi rispettivi dell'impresa di investimento e del fornitore di servizi sono specificati e assegnati chiaramente in un accordo scritto. In particolare, l'impresa di investimento mantiene i suoi diritti di istruzione e cessazione, i suoi diritti di informazione e i suoi diritti di ispezionare e accedere ai registri e ai locali. L'accordo garantisce che l'esternalizzazione effettuata dal fornitore di servizi abbia luogo esclusivamente con il consenso scritto dell'impresa di investimento. 4.   Laddove l'impresa di investimento e il fornitore di servizi siano membri dello stesso gruppo, l'impresa di investimento può, ai fini dell'osservanza del presente articolo e dell', tenere conto della misura in cui controlla il fornitore di servizi o ha la capacità di influenzarne l'operato. 5.   Le imprese di investimento mettono a disposizione dell'autorità competente, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per permetterle di controllare che le funzioni esternalizzate siano realizzate conformemente ai requisiti della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione.
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