Art. 32
Fornitori di servizi situati in paesi terzi
In vigore dal 25 apr 2016
Fornitori di servizi situati in paesi terzi
(, paragrafo 2, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. In aggiunta agli obblighi di cui all', l'impresa di investimento, laddove esternalizzi ad un fornitore di servizi situato in un paese terzo funzioni relative al servizio di investimento di gestione del portafoglio fornito ai clienti, assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
il fornitore di servizi è autorizzato o registrato nel suo paese di origine ai fini della prestazione di tale servizio ed è soggetto alla vigilanza efficace di un'autorità competente nel paese terzo;
b)
vige un adeguato accordo di cooperazione tra l'autorità competente dell'impresa di investimento e l'autorità di vigilanza del fornitore di servizi.
2. L'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b), garantisce che l'autorità competente dell'impresa di investimento sia in grado, come minimo, di:
a)
ottenere, su richiesta, le informazioni necessarie a svolgere i suoi compiti di vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014;
b)
ottenere l'accesso ai documenti utili per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza conservati nel paese terzo;
c)
ricevere quanto prima dall'autorità di vigilanza del paese terzo le informazione che le permettono di svolgere indagini su apparenti violazioni dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal regolamento (UE) n. 600/2014;
d)
collaborare ai fini dell'esecuzione, in conformità al diritto nazionale e internazionale applicabile all'autorità di vigilanza del paese terzo e alle autorità competenti nell'Unione, in caso di violazione dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e dal diritto nazionale pertinente.
3. Le autorità competenti pubblicano sul loro sito internet un elenco delle autorità di vigilanza dei paesi terzi con le quali hanno concluso l'accordo di cooperazione di cui al paragrafo 1, lettera b).
Le autorità competenti aggiornano gli accordi di cooperazione stipulati prima della data di applicazione del presente regolamento entro sei mesi a partire da tale data.
Storico versioni
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