Art. 30
Gamma delle funzioni essenziali e importanti
In vigore dal 25 apr 2016
Gamma delle funzioni essenziali e importanti
(, paragrafo 2, e , paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell', paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, una funzione operativa è considerata essenziale o importante se un'anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità dell'impresa di investimento di continuare a garantire la conformità alle condizioni e agli obblighi della sua autorizzazione o agli altri obblighi imposti dalla direttiva 2014/65/UE oppure ne comprometterebbero gravemente i risultati finanziari o la solidità o la continuità dei servizi e attività di investimento prestati o esercitati.
2. Fatto salvo lo status di qualsiasi altra funzione, le seguenti funzioni non sono considerate essenziali o importanti ai fini del paragrafo 1:
a)
la prestazione all'impresa di investimento di servizi di consulenza e di altri servizi che non rientrino nelle sue attività di investimento, ivi compresi la prestazione di consulenza legale all'impresa, la formazione del suo personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale dell'impresa;
b)
l'acquisto di servizi standardizzati, compresi quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui prezzi.
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