Art. 67

Principi generali

In vigore dal 25 apr 2016
Principi generali (, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento adempiono alle seguenti condizioni quando eseguono gli ordini dei clienti: a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano registrati ed assegnati prontamente ed accuratamente; b) eseguono gli ordini dei clienti per il resto comparabili in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente; c) informano il cliente al dettaglio circa le eventuali difficoltà rilevanti che possono influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena ne vengono a conoscenza. 2.   Se ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, l'impresa di investimento adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o i fondi dei clienti ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano trasferiti prontamente e correttamente sul conto del cliente appropriato. 3.   L'impresa di investimento non fa un uso scorretto delle informazioni relative agli ordini in sospeso dei clienti e adotta tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.
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