Art. 65

Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente

In vigore dal 25 apr 2016
Dovere delle imprese di investimento che effettuano la gestione del portafoglio e la ricezione e trasmissione degli ordini di agire nel migliore interesse del cliente (, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento che prestano il servizio di gestione del portafoglio rispettano l'obbligo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando collocano presso altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti da decisioni dell'impresa di investimento di negoziare strumenti finanziari per conto del cliente. 2.   Le imprese di investimento che prestano il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini rispettano l'obbligo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE di agire per servire al meglio gli interessi dei loro clienti quando trasmettono gli ordini dei clienti ad altre entità a fini di esecuzione. 3.   Per conformarsi ai paragrafi 1 o 2 le imprese di investimento osservano le disposizioni dei paragrafi da 4 a 7 e dell', paragrafo 4. 4.   Le imprese di investimento adottano misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti tenendo conto dei fattori di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. L'importanza relativa di questi fattori è determinata con riferimento ai criteri di cui all', paragrafo 1, e, per i clienti al dettaglio, al requisito di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. L'impresa di investimento soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 1 o 2, e non è tenuta ad adottare le misure di cui al presente paragrafo, se si attiene alle istruzioni specifiche del cliente quando colloca un ordine presso un'altra entità, o glielo trasmette, a fini di esecuzione. 5.   Le imprese di investimento stabiliscono ed applicano una politica che consente loro di conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 4. La politica individua, per ciascuna categoria di strumenti, le entità presso le quali gli ordini sono collocati o alle quali l'impresa di investimento li trasmette a fini di esecuzione. Tali entità dispongono di dispositivi di esecuzione che consentono all'impresa di investimento di conformarsi agli obblighi di cui al presente articolo quando colloca ordini presso l'entità o glieli trasmette a fini di esecuzione. 6.   Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulla politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e all', paragrafi da 2 a 9. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni adeguate sull'impresa e i servizi che presta e sulle entità scelte per l'esecuzione. In particolare, quando seleziona altre imprese per la prestazione di servizi di esecuzione degli ordini, l'impresa di investimento riepiloga e pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione nell'anno precedente, includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta. Le informazioni sono coerenti con quelle pubblicate conformemente alle norme tecniche elaborate a norma dell', paragrafo 10, lettera b), della direttiva 2014/65/UE. A seguito di ragionevole richiesta di un cliente, le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti informazioni sulle entità alle quali gli ordini sono trasmessi o presso le quali sono collocati a fini di esecuzione. 7.   Le imprese di investimento controllano a cadenza regolare l'efficacia della politica stabilita conformemente al paragrafo 5 e, in particolare, controllano la qualità dell'esecuzione delle entità in essa indicate e, laddove opportuno, pongono rimedio a eventuali carenze. Le imprese di investimento riesaminano almeno una volta all'anno la politica e le disposizioni. Il riesame è condotto anche ogni volta che interviene una modifica rilevante che influisce sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti. Le imprese di investimento valutano se siano intervenute modifiche rilevanti e considerano l'ipotesi di apportare modifiche alle sedi di esecuzione o alle entità sulle quali fanno significativo affidamento per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori. Una modifica rilevante è un evento significativo che potrebbe influire sui parametri dell'esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine. 8.   Il presente articolo non si applica laddove l'impresa di investimento che presta il servizio di gestione del portafoglio o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziazione per conto del portafoglio dei clienti. In tali casi si applica l' della direttiva 2014/65/UE.
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