Art. 63
Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti
In vigore dal 25 apr 2016
Rendiconti sugli strumenti finanziari o sui fondi dei clienti
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi di clienti inviano a ciascun cliente per il quale detengono strumenti finanziari o fondi, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari o fondi su un supporto durevole, a meno che un tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici. Su richiesta del cliente, le imprese forniscono il rendiconto con una frequenza maggiore a costo di mercato.
Il primo comma non si applica agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26) per quanto riguarda i depositi, ai sensi della predetta direttiva, da essi detenuti.
2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti:
a)
i dettagli di tutti gli strumenti finanziari o fondi detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine del periodo oggetto del rendiconto;
b)
la misura in cui eventuali strumenti finanziari o fondi della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;
c)
l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono stati maturati;
d)
una chiara indicazione delle attività o dei fondi soggetti alle disposizioni della direttiva 2014/65/UE e relative misure di esecuzione e di quelli non soggetti, quali quelli soggetti a un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
e)
una chiara indicazione di quali attività siano interessate da alcune peculiarità presenti nel loro stato di proprietà, per esempio in virtù di un diritto di garanzia;
f)
il valore di mercato o, qualora questo non sia disponibile, il valore stimato degli strumenti finanziari inclusi nel rendiconto, con una chiara indicazione della probabilità che l'assenza di un prezzo di mercato sia indicativa di una mancanza di liquidità. La valutazione del valore stimato è effettuata dall'impresa con la massima diligenza possibile.
Nei casi in cui il portafoglio di un cliente include i proventi di una o più operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata coerentemente a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.
Il rendiconto periodico sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 non è fornito quando l'impresa di investimento dà ai clienti accesso a un sistema online, che si configura come supporto durevole, dove il cliente può accedere facilmente a rendiconti aggiornati suoi strumenti finanziari o fondi e l'impresa ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a tale rendiconto almeno una volta durante il trimestre in questione.
3. Le imprese di investimento che detengono strumenti finanziari o fondi del cliente e prestano a un cliente il servizio di gestione del portafoglio possono includere il rendiconto sulle attività del cliente di cui al paragrafo 1 nel rendiconto periodico che gli forniscono in applicazione dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:565:oj#art-63