Art. 61
Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate
In vigore dal 25 apr 2016
Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate
(, paragrafo 4, e , paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali di cui agli , tranne nel caso in cui le imprese di investimento stipulino con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
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