Art. 61 · Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate

Art. 61

Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate

In vigore dal 25 apr 2016
Obblighi di comunicazione nei confronti delle controparti qualificate (, paragrafo 4, e , paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) Si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali di cui agli , tranne nel caso in cui le imprese di investimento stipulino con le controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:565:oj#art-61