Art. 68

Aggregazione e assegnazione degli ordini

In vigore dal 25 apr 2016
Aggregazione e assegnazione degli ordini (, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento non eseguono l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente, a meno che non siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada nel complesso a discapito di uno dei clienti i cui ordini sono aggregati; b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato del fatto che l'effetto dell'aggregazione può andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine; c) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, compresi il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. 2.   Quando l'impresa di investimento aggrega un ordine con uno o più ordini di altri clienti e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse conformemente con la sua strategia di assegnazione degli ordini.
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