Art. 70
Esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguiti per azioni negoziate in una sede di negoziazione
In vigore dal 25 apr 2016
Esecuzione rapida, equa ed efficiente degli ordini dei clienti e pubblicazione degli ordini dei clienti con limite di prezzo non eseguiti per azioni negoziate in una sede di negoziazione
( della direttiva 2014/65/UE)
1. Gli ordini dei clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione che non siano stati eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, sono considerati disponibili al pubblico quando l'impresa di investimento ha trasmesso l'ordine a fini di esecuzione a un mercato regolamentato o a un MTF o quando l'ordine è stato pubblicato da un fornitore di servizi di comunicazione dati ubicato in uno Stato membro e può essere eseguito facilmente non appena le condizioni di mercato lo consentono.
2. Ai mercati regolamentati e agli MTF è assegnato un ordine di priorità in base alla strategia di esecuzione dell'impresa al fine di assicurare l'esecuzione non appena le condizioni di mercato lo consentono.
Storico versioni
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