Art. 71
Controparti qualificate
In vigore dal 25 apr 2016
Controparti qualificate
( della direttiva 2014/65/UE)
1. In aggiunta alle categorie esplicitamente previste all', paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE, gli Stati membri possono riconoscere come controparte qualificata, conformemente all', paragrafo 3, della stessa direttiva, un organismo che rientra in una categoria di clienti da considerarsi clienti professionali conformemente all'allegato II, sezione I, punti 1, 2 e 3 della stessa direttiva.
2. Quanto, a norma dell', paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli della stessa direttiva, la richiesta è presentata per iscritto, indicando se il trattamento come cliente al dettaglio o cliente professionale si riferisce a uno o più servizi di investimento od operazioni, o a uno o più tipi di operazione o prodotto.
3. Quando una controparte qualificata chiede di essere trattata come un cliente i cui rapporti con l'impresa di investimento sono soggetti agli della direttiva 2014/65/UE, senza chiedere tuttavia espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa la tratta come un cliente professionale.
4. Quando la controparte qualificata chiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, l'impresa di investimento la tratta come un cliente al dettaglio, applicando le disposizioni relative alle richieste di trattamento non professionale di cui all'allegato II, sezione I, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2014/65/UE.
5. Quando un cliente chiede di essere trattato come una controparte qualificata conformemente all', paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, è applicata la seguente procedura:
a)
l'impresa di investimento fornisce al cliente un chiaro avviso scritto delle conseguenze cui si espone con tale richiesta, incluse le protezioni che potrebbe perdere;
b)
il cliente conferma per iscritto la richiesta di essere trattato come una controparte qualificata in generale o in relazione a uno o più servizi di investimento od operazioni o tipi di transazione o prodotto e di essere consapevole delle conseguenze relative alle protezioni che potrebbe perdere a seguito della richiesta.
Storico versioni
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