Art. 72
Conservazione delle registrazioni
In vigore dal 25 apr 2016
Conservazione delle registrazioni
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro recuperate dall'autorità competente ed in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:
a)
l'autorità competente può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;
b)
è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;
c)
non è possibile manipolare o alterare in altro modo le registrazioni;
d)
le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente quando non è possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati in ragione del volume e della natura degli stessi;
e)
le disposizioni dell'impresa soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.
2. Le imprese di investimento tengono come minimo le registrazioni indicate nell'allegato I in funzione della natura delle attività svolte.
L'elenco delle registrazioni riportato nell'allegato I lascia impregiudicati gli altri obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative.
3. Le imprese di investimento tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le politiche e procedure che devono mantenere a norma della direttiva 2014/65/UE, del regolamento (UE) n. 600/2014, della direttiva 2014/57/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 e relative misure di esecuzione.
Le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento di tenere delle registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I.
Storico versioni
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