Art. 74

Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione

In vigore dal 25 apr 2016
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione (, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE) In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto da un cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, l'impresa di investimento registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione. Quando sono prescritti anche dagli del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
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