Art. 74
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
In vigore dal 25 apr 2016
Tenuta delle registrazioni degli ordini dei clienti e delle decisioni di negoziazione
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
In relazione a ciascun ordine iniziale ricevuto da un cliente e in relazione a ciascuna decisione iniziale di negoziazione presa, l'impresa di investimento registra immediatamente e tiene a disposizione dell'autorità competente almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, nella misura in cui siano applicabili all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione.
Quando sono prescritti anche dagli del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 1, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2017:565:oj#art-74