Art. 75
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
In vigore dal 25 apr 2016
Tenuta delle registrazioni delle operazioni e del trattamento degli ordini
(, paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE)
Immediatamente dopo avere ricevuto l'ordine di un cliente o avere preso una decisione di negoziazione, le imprese registrano e tengono a disposizione dell'autorità competente, nella misura applicabile all'ordine o alla decisione di negoziazione in questione, almeno i dati di cui all'allegato IV, sezione 2.
Quando sono prescritti anche dagli del regolamento (UE) n. 600/2014, i dati di cui all'allegato IV, sezione 2, sono tenuti coerentemente e conformemente con le norme prescritte da detti articoli.
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