Art. 77

Classificazione come PMI

In vigore dal 25 apr 2016
Classificazione come PMI (, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE) 1.   L'emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di tre anni è considerato una PMI ai fini dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE quando ha una capitalizzazione di borsa inferiore a 200 000 000 EUR sulla base di uno dei seguenti elementi: a) il prezzo di chiusura delle azioni nel primo giorno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da meno di un anno; b) l'ultimo prezzo di chiusura delle azioni nel primo anno di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di un anno ma da meno di due anni; c) la media degli ultimi prezzi di chiusura delle azioni di ciascuno dei primi due anni di negoziazione, se le sue azioni sono ammesse alla negoziazione da più di due anni ma da meno di tre anni. 2.   L'emittente che non ha strumenti di capitale negoziati in sedi di negoziazione è considerato una PMI ai fini dell', paragrafo 1, punto13, della direttiva 2014/65/UE se, in base al più recente bilancio annuale o consolidato, rispetta almeno due dei tre seguenti criteri: un numero medio di dipendenti inferiore a 250 nel corso dell'esercizio, un totale di bilancio non superiore a 43 000 000 EUR e un fatturato annuo netto non superiore a 50 000 000 EUR.
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