Art. 78
Registrazione come mercato di crescita per le PMI
In vigore dal 25 apr 2016
Registrazione come mercato di crescita per le PMI
(, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Per determinare se almeno il 50 % degli emittenti ammessi alla negoziazione in un MTF sia costituito da PMI ai fini della registrazione come mercato di crescita per le PMI conformemente all', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore dell'MTF calcola la percentuale media di PMI sul numero totale di emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su tale mercato. La percentuale media è calcolata al 31 dicembre del precedente anno civile come media delle dodici percentuali di fine mese di tale anno civile.
Fatte salve le altre condizioni per la registrazione specificate all', paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente registra come mercato di crescita per le PMI il richiedente senza storia operativa precedente e, trascorsi tre anni civili, verifica che sia conforme alla quota minima di PMI determinata conformemente al primo comma.
2. Con riferimento ai criteri stabiliti all', paragrafo 3, lettere b), c), d) e f), della direttiva 2014/65/UE, l'autorità competente dello Stato membro di origine del gestore di un MTF non registra l'MTF come mercato di crescita per le PMI se non dopo avere verificato che esso:
a)
abbia stabilito e applichi delle regole che prevedono criteri obiettivi e trasparenti per l'ammissione iniziale e continuativa alla negoziazione di emittenti nella sua sede;
b)
possieda un modello operativo appropriato per l'adempimento delle sue funzioni e assicuri il mantenimento di negoziazioni corrette e ordinate riguardo agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nella sua sede;
c)
abbia stabilito e applichi regole secondo cui l'emittente che chiede l'ammissione dei suoi strumenti finanziari alla negoziazione nell'MTF deve pubblicare, nei casi ai quali non si applica la direttiva 2003/71/CE, un appropriato documento di ammissione, redatto sotto la sua responsabilità, nel quale è dichiarato chiaramente se è stato o meno approvato o riesaminato e da quale soggetto;
d)
abbia stabilito e applichi regole che definiscono il contenuto minimo del documento di ammissione di cui alla lettera c), in modo tale da fornire agli investitori informazioni sufficienti a consentire loro di effettuare una valutazione informata della posizione e delle prospettive finanziarie dell'emittente, nonché dei diritti connessi ai suoi titoli;
e)
richieda all'emittente di dichiarare, nel documento di ammissione di cui alla lettera c), se ritiene il suo capitale circolante sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso negativo, come propone di provvedere al capitale circolante aggiuntivo necessario;
f)
abbia predisposto che il documento di ammissione di cui alla lettera c) sia sottoposto a un adeguato riesame riguardo a completezza, coerenza e comprensibilità;
g)
imponga agli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede di pubblicare relazioni finanziarie annuali entro 6 mesi dal termine di ciascun esercizio e relazioni finanziarie semestrali entro 4 mesi dal termine dei primi 6 mesi di ciascun esercizio;
h)
assicuri la diffusione al pubblico dei prospetti redatti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, dei documenti di ammissione di cui alla lettera c), delle relazioni finanziarie di cui alla lettera g) e delle informazioni previste all', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 di cui gli emittenti i cui titoli sono negoziati nella sua sede hanno dato divulgazione pubblica, pubblicandoli sul suo sito internet o fornendo sullo stesso un collegamento diretto alla pagina del sito internet degli emittenti nella quale sono pubblicati tali documenti, relazioni e informazioni;
i)
assicuri che le informazioni regolamentari di cui alla lettera h) e i collegamenti diretti rimangano disponibili sul suo sito internet per un periodo minimo di cinque anni.
Storico versioni
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