Art. 80
Circostanze che causano un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato
In vigore dal 25 apr 2016
Circostanze che causano un danno rilevante agli interessi degli investitori e al funzionamento ordinato del mercato
(, paragrafi 1 e 2, e , paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Ai fini dell', paragrafi 1 e 2, e dell', paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, la sospensione o esclusione dalla negoziazione di uno strumento finanziario rischia di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato almeno nelle seguenti circostanze:
a)
quando creerebbe un rischio sistemico che mette a repentaglio la stabilità finanziaria, come nel caso in cui è necessario allentare una posizione di mercato dominante, o quando gli obblighi di regolamento non sarebbero soddisfatti in quantità significativa;
b)
quando la prosecuzione della negoziazione sul mercato è necessaria per svolgere funzioni essenziali di gestione del rischio post-negoziazione qualora sia necessario liquidare gli strumenti finanziari a causa dell'inadempimento di un partecipante diretto nel quadro delle procedure di inadempimento di una controparte centrale e tale controparte centrale sarebbe esposta a rischi inaccettabili in conseguenza dell'impossibilità di calcolare i requisiti di margine;
c)
quando la solidità finanziaria dell'emittente sarebbe minacciata, come nel caso in cui è coinvolto in un'operazione societaria o in un aumento di capitale.
2. Al fine di determinare se, in un dato caso, la sospensione o esclusione rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato, l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF considera tutti i fattori pertinenti, tra i quali:
a)
la rilevanza del mercato in termini di liquidità, laddove vi sia la probabilità che le conseguenze dell'azione siano più significative quando i mercati sono più rilevanti in termini di liquidità rispetto ad altri mercati;
b)
la natura dell'azione prevista quando è probabile che le azioni che hanno un impatto duraturo o persistente sulla capacità degli investitori di negoziare uno strumento finanziario nelle sedi di negoziazione, quali le esclusioni, abbiano un impatto maggiore sugli investitori rispetto ad altre azioni;
c)
gli effetti domino della sospensione o esclusione di derivati, indici o valori di riferimento sufficientemente correlati per i quali lo strumento escluso o sospeso funge da sottostante o costituente;
d)
gli effetti della sospensione sugli interessi degli utenti finali del mercato diversi dalle controparti finanziarie, quali le entità che negoziano strumenti finanziari per coprire rischi commerciali.
3. I fattori di cui al paragrafo 2 sono presi in considerazione anche quando l'autorità nazionale competente, il gestore del mercato che gestisce un mercato regolamentato, l'impresa di investimento o il gestore del mercato che gestisce un MTF o un OTF decide di non sospendere o escludere uno strumento finanziario sulla base di circostanze non elencate nel paragrafo 1.
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