Art. 82
Circostanze in cui si possono presumere atti che indicano comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014
In vigore dal 25 apr 2016
Circostanze in cui si possono presumere atti che indicano comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014
(, paragrafo 2, e , paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Quando valutano se sia applicabile l'obbligo di informare immediatamente le autorità competenti di atti che possono indicare comportamenti vietati dal regolamento (UE) n. 596/2014, i gestori delle sedi di negoziazione considerano i segnali elencati nell'allegato III, sezione B.
2. Il gestore di una o più sedi di negoziazione nelle quali sono negoziati uno strumento finanziario e/o uno strumento finanziario correlato adotta un approccio proporzionato ed esercita il suo giudizio in merito ai segnali attivati, inclusi eventuali segnali pertinenti non specificamente inclusi nell'allegato III, sezione B, prima di informare l'autorità nazionale competente, tenuto conto dei seguenti elementi:
a)
gli scostamenti dal normale modello di negoziazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati nella sede di negoziazione;
b)
le informazioni di cui dispone o cui può accedere, siano esse disponibili internamente nell'ambito delle attività della sede di negoziazione o disponibili pubblicamente.
3. Il gestore di una o più sedi di negoziazione tiene in considerazione i comportamenti di «front running», ossia il comportamento del membro o partecipante al mercato che negozia, per conto proprio in anticipo sul proprio cliente, e utilizza a tal fine i dati del book di negoziazione che la sede di negoziazione è tenuta a registrare a norma dell' del regolamento (UE) n. 600/2014, in particolare quelli che si riferiscono al modo in cui il membro o partecipante conduce l'attività di negoziazione.
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