Art. 54
Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità
In vigore dal 25 apr 2016
Valutazione dell'idoneità e relazioni sull'idoneità
(, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'idoneità di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all', paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Nel valutare l'idoneità l'impresa informa i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire all'impresa di agire secondo il migliore interesse del cliente.
Quando i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio sono prestati totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'idoneità compete all'impresa di investimento che presta il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare la raccomandazione personalizzata o la decisione di negoziazione.
2. Le imprese di investimento determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio da prestare loro. Le imprese di investimento ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio soddisfa i seguenti criteri:
a)
corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
b)
è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c)
è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.
3. Quando presta un servizio di investimento ad un cliente professionale l'impresa di investimento può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del paragrafo 2, lettera c).
Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale di cui all'allegato II, sezione 1, della direttiva 2014/65/UE, l'impresa di investimento può legittimamente presumere, ai fini del paragrafo 2, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.
4. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.
5. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.
6. Quando un cliente è una persona giuridica o un gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, l'impresa di investimento elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'idoneità e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. L'impresa di investimento registra tale politica.
Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'idoneità debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale conformemente all'allegato II, sezione 2, della direttiva 2014/65/UE, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.
7. Le imprese di investimento adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a)
assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;
b)
assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'idoneità rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'idoneità;
c)
assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'idoneità;
d)
intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.
Le imprese di investimento che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, per esempio fornendo un servizio continuativo di consulenza o gestione del portafoglio, dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2.
8. L'impresa non raccomanda i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, non ottiene le informazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE.
9. Le imprese di investimento dispongono di appropriate politiche e procedure, dimostrabili, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.
10. Quando presta un servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione del portafoglio, un'impresa di investimento non raccomanda né decide di negoziare se nessuno dei servizi o degli strumenti è idoneo per il cliente.
11. Quando prestano servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio che comportano dei cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, le imprese di investimento raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.
12. Quando prestano una consulenza in materia di investimenti, le imprese di investimento presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite.
Le imprese di investimento pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'idoneità informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni.
Quando un'impresa di investimento presta un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'idoneità, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.
13. Le imprese di investimento che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.
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