Art. 52
Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti
In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni sulla consulenza in materia di investimenti
(, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento spiegano in maniera chiara e concisa se e perché la consulenza in materia di investimenti si configura come indipendente o non indipendente e il tipo e la natura delle limitazioni applicabili, incluso, nel caso di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, il divieto di ricevere e trattenere incentivi.
Quando a uno stesso cliente è offerta o fornita consulenza su base sia indipendente che non indipendente, le imprese di investimento spiegano l'ambito di entrambi i servizi per consentire agli investitori di comprendere le differenze tra l'uno e l'altro, e non si presentano come consulente in materia di investimenti indipendente per l'attività complessiva. Nelle comunicazioni con i clienti le imprese non danno risalto in modo indebito ai loro servizi di consulenza in materia di investimenti indipendente rispetto ai servizi di investimento forniti su base non indipendente.
2. Le imprese di investimento che forniscono consulenza in materia di investimenti, su base indipendente o non indipendente, spiegano al cliente la gamma di strumenti finanziari che potrebbero raccomandare, incluso il rapporto dell'impresa con gli emittenti o fornitori degli strumenti.
3. Le imprese di investimento forniscono una descrizione dei tipi di strumenti finanziari considerati, della gamma degli strumenti finanziari e dei fornitori analizzati per ciascun tipo di strumento in base all'ambito del servizio e, qualora forniscano una consulenza indipendente, in che modo il servizio soddisfa le condizioni applicabili alla fornitura di consulenza in materia di investimenti su base indipendente e i fattori presi in considerazione nel processo di selezione adottato dall'impresa di investimento per raccomandare gli strumenti finanziari, quali i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.
4. Quando la gamma di strumenti finanziari valutati dall'impresa di investimento che fornisce consulenza in materia di investimenti su base indipendente include gli strumenti finanziari propri dell'impresa di investimento o strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con essa stretti legami o qualsiasi altro rapporto giuridico o economico e anche altri emittenti o fornitori che non hanno con essa tali legami o rapporti, l'impresa di investimento tiene distinta, per ciascun tipo di strumento finanziario, la gamma degli strumenti emessi o forniti da entità che non hanno alcun legame con essa.
5. Le imprese di investimento che presentano una valutazione periodica dell'adeguatezza delle raccomandazioni fornite ai sensi dell', paragrafo 12, comunicano tutte le informazioni che seguono:
a)
la frequenza e la portata della valutazione periodica dell'idoneità e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano;
b)
la misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione;
c)
il modo in cui una raccomandazione aggiornata è comunicata al cliente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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