Art. 50

Informazioni sui costi e gli oneri connessi

In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni sui costi e gli oneri connessi (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Al fine di fornire ai clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri a norma dell', paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento rispettano i requisiti dettagliati di cui ai paragrafi da 2 a 10. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell', paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a clienti professionali hanno il diritto di concordare con tali clienti un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo. Non è permesso alle imprese di investimento concordare tali limitazioni quando i servizi prestati sono di consulenza in materia di investimenti o di gestione del portafoglio o quando, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato. Fatti salvi gli obblighi stabiliti nell', paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, le imprese di investimento che prestano servizi di investimento a controparti qualificate hanno il diritto di concordare un'applicazione limitata dei requisiti dettagliati stabiliti nel presente articolo, ad eccezione del caso in cui, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, gli strumenti finanziari interessati incorporano uno strumento derivato e la controparte qualificata intende offrirli ai suoi clienti. 2.   Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, le imprese di investimento presentano in forma aggregata quanto segue: a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dall'impresa di investimento o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente; b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari. I costi di cui alle lettere a) e b) sono elencati nell'allegato II. Ai fini della lettera a) i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale. 3.   Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, le imprese di investimento forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. Le imprese di investimento forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione. 4.   In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM, le imprese di investimento calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti. 5.   L'obbligo di fornire in tempo utile una comunicazione completa ex ante delle informazioni sui costi e oneri aggregati relativi allo strumento finanziario e al servizio di investimento o servizio accessorio fornito si applica alle imprese di investimento nelle situazioni seguenti: a) quando l'impresa di investimento raccomanda od offre in vendita degli strumenti finanziari ai clienti; oppure b) quando l'impresa di investimento che presta servizi di investimento è tenuta, ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile, a fornire ai clienti un KIID degli OICVM o un documento contenente le informazioni chiave (KID) dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) in relazione agli strumenti di finanziamento pertinenti. 6.   Le imprese di investimento che non raccomandano od offrono in vendita uno strumento finanziario al cliente o che non sono tenute a fornirgli un KID/KIID ai sensi della legislazione dell'Unione applicabile informano i clienti di tutti i costi e oneri relativi al servizio di investimento e/o servizio accessorio prestato. 7.   Quando più imprese di investimento prestano al cliente servizi di investimento o servizi accessori, ciascuna di esse fornisce informazioni sui costi dei servizi di investimento o servizi accessori da essa prestati. L'impresa di investimento che raccomanda od offre in vendita ai clienti servizi prestati da un'altra impresa presenta i costi e gli oneri dei suoi servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'altra impresa. L'impresa di investimento che ha indirizzato il cliente ad altre imprese tiene conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle altre imprese. 8.   Per calcolare ex ante i costi e gli oneri, le imprese di investimento utilizzano costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi. Le imprese di investimento riesaminano le ipotesi ex ante sulla base dell'esperienza ex post e, laddove necessario, le adeguano. 9.   Le imprese di investimento, qualora abbiano raccomandato od offerto in vendita a un cliente uno o più strumenti finanziari o gli abbiano fornito il KID/KIID relativo a tale o tali strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. Le imprese di investimento possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti. 10.   Le imprese di investimento forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia ex ante che ex post. Le imprese di investimento provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti: a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento; b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.
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