Art. 79
Revoca della registrazione come mercato di crescita per le PMI
In vigore dal 25 apr 2016
Revoca della registrazione come mercato di crescita per le PMI
(, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE)
1. Con riferimento alla percentuale di PMI, e fatte salve le altre condizioni di cui all', paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI solo quando la percentuale di PMI, determinata in conformità all', paragrafo 1, primo comma, scende al di sotto del 50 % per tre anni civili consecutivi.
2. Con riferimento alle condizioni di cui all', paragrafo 3, lettere da b) a g), della direttiva 2014/65/UE e all', paragrafo 2, del presente regolamento, l'autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un mercato di crescita per le PMI quanto tali condizioni non sono più soddisfatte.
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