Art. 69
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio
In vigore dal 25 apr 2016
Aggregazione e assegnazione delle operazioni per conto proprio
(, paragrafo 1, e , paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non assegnano le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per un cliente.
2. Quando un'impresa di investimento aggrega un ordine di un cliente con un'operazione per conto proprio e l'ordine aggregato è eseguito parzialmente, l'impresa assegna le negoziazioni connesse prima al cliente che a se stessa.
Quando è in grado di dimostrare con argomentazioni ragionevoli che, senza l'aggregazione, non sarebbe stata in grado di eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata in grado di eseguirlo affatto, l'impresa di investimento può assegnare l'operazione per conto proprio proporzionalmente, conformemente alla sua strategia di assegnazione degli ordini di cui all', paragrafo 1, lettera c).
3. Nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all', paragrafo 1, lettera c), le imprese di investimento pongono in atto procedure volte ad impedire che le operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti siano riassegnate in un modo pregiudizievole per il cliente.
Storico versioni
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