Art. 37

Requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti e alle comunicazioni di marketing

In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti organizzativi supplementari in relazione alla ricerca in materia di investimenti e alle comunicazioni di marketing (, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento che producono o dispongono la produzione di una ricerca in materia di investimenti che è destinata ad essere diffusa o sarà probabilmente diffusa successivamente ai loro clienti o al pubblico sotto la loro responsabilità o sotto la responsabilità di un membro del loro gruppo assicurano l'attuazione di tutte le misure di cui all', paragrafo 3, in relazione agli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e agli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o i cui interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti. Gli obblighi stabiliti nel primo comma si applicano anche alle raccomandazioni di cui all', paragrafo 2. 2.   Le imprese di investimento di cui al paragrafo 1, primo comma, adottano disposizioni volte ad assicurare che siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti non realizzano operazioni personali né negoziano, salvo che in qualità di market maker agente in buona fede e nel normale corso del market making o in esecuzione di un ordine non sollecitato di un cliente, per conto di qualsiasi altra persona, inclusa l'impresa di investimento, sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su qualsiasi strumento finanziario correlato, se hanno conoscenza dei tempi o del contenuto probabili di tale ricerca e tali dati non sono accessibili al pubblico o ai clienti e non possono essere facilmente dedotti dalle informazioni disponibili, fino a quando i destinatari della ricerca in materia di investimenti non abbiano avuto ragionevolmente la possibilità di agire sulla base di tale ricerca; b) nelle situazioni che esulano dalla lettera a), gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti non realizzano operazioni personali sugli strumenti finanziari oggetto della ricerca in materia di investimenti o su strumenti finanziari correlati che siano contrarie alle raccomandazioni correnti, eccetto in circostanze eccezionali e con l'accordo preliminare di un membro della funzione legale o della funzione di controllo della conformità dell'impresa; c) esiste una separazione fisica tra gli analisti finanziari che partecipano alla produzione della ricerca in materia di investimenti e gli altri soggetti rilevanti le cui responsabilità o interessi professionali possono confliggere con gli interessi delle persone alle quali è divulgata la ricerca in materia di investimenti o, quando tale separazione non è considerata adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta, sono predisposte e utilizzate adeguate barriere alternative alle informazioni; d) le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non accettano incentivi da persone aventi un interesse significativo nell'oggetto della ricerca; e) le imprese di investimento stesse, gli analisti finanziari e gli altri soggetti rilevanti che partecipano alla produzione di ricerca in materia di investimenti non promettono agli emittenti un trattamento positivo nella ricerca; f) prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti, laddove il progetto includa una raccomandazione o un prezzo obiettivo, gli emittenti, i soggetti rilevanti diversi dagli analisti finanziari e qualsiasi altra persona non sono autorizzati ad esaminare il progetto per verificare l'accuratezza delle asserzioni fattuali contenute nella ricerca o per qualsiasi fine diverso dalla verifica dell'adempimento delle obbligazioni giuridiche dell'impresa. Ai fini del presente paragrafo, per «strumento finanziario correlato» s'intende uno strumento finanziario il cui prezzo risente direttamente delle oscillazioni del prezzo di un altro strumento finanziario che è oggetto della ricerca in materia di investimenti ed include un derivato su tale altro strumento finanziario. 3.   Le imprese di investimento che diffondono al pubblico o ai clienti una ricerca in materia di investimenti prodotta da un'altra persona sono esentate dall'obbligo di conformarsi al paragrafo 1 se sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) la persona che produce la ricerca in materia di investimenti non è un membro del gruppo al quale appartiene l'impresa di investimento; b) l'impresa di investimento non modifica sostanzialmente le raccomandazioni contenute nella ricerca in materia di investimenti; c) l'impresa di investimento non presenta la ricerca in materia di investimenti come ricerca di propria produzione; d) l'impresa di investimento verifica che l'autore della ricerca sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli previsti dal presente regolamento in relazione alla produzione di tale ricerca o abbia adottato linee guida che li includono.
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