Art. 39
Requisiti supplementari in relazione alla determinazione del prezzo delle offerte relativamente all'emissione di strumenti finanziari
In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti supplementari in relazione alla determinazione del prezzo delle offerte relativamente all'emissione di strumenti finanziari
(, paragrafo 3, e della direttiva 2014/65/UE)
1. Le imprese di investimento predispongono sistemi, controlli e procedure atti a individuare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che insorgono in relazione all'eventuale determinazione in difetto o in eccesso del prezzo di un'emissione o al coinvolgimento di parti rilevanti nel processo. In particolare, come requisito minimo le imprese di investimento istituiscono, applicano e mantengono disposizioni interne per assicurare:
a)
che la determinazione del prezzo dell'offerta non favorisca gli interessi di altri clienti o dell'impresa stessa in maniera tale da potere essere in conflitto con gli interessi del cliente emittente;
b)
che siano evitate o gestite situazioni in cui le persone responsabili della prestazione di servizi ai clienti investitori dell'impresa sono coinvolte direttamente in decisioni riguardanti la consulenza finanziaria aziendale sulla determinazione del prezzo offerta al cliente emittente.
2. Le imprese di investimento forniscono ai clienti informazioni sulle modalità di determinazione del prezzo dell'offerta e sulle relative tempistiche. In particolare, l'impresa informa il cliente emittente, e si confronta con esso, in merito alle eventuali strategie di copertura o stabilizzazione che intende adottare in relazione all'offerta, incluso il modo in cui tali strategie possono influire sugli interessi del cliente emittente. Durante il processo di offerta le imprese intraprendono inoltre tutte le azioni ragionevoli per tenere informato il cliente emittente degli sviluppi relativi alla determinazione del prezzo dell'emissione.
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