Art. 42
Requisiti supplementari in relazione al prestito o alla fornitura di credito nel contesto dell'assunzione a fermo o del collocamento
In vigore dal 25 apr 2016
Requisiti supplementari in relazione al prestito o alla fornitura di credito nel contesto dell'assunzione a fermo o del collocamento
(, paragrafo 3, e della direttiva 2014/65/UE)
1. Laddove un precedente prestito o credito fornito al cliente emittente da un'impresa di investimento, o da un'entità appartenente allo stesso gruppo, possa essere rimborsato con i proventi di un'emissione, l'impresa di investimento adotta disposizioni atte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse che possono insorgere di conseguenza.
2. Laddove le disposizioni adottate per gestire i conflitti di interesse si dimostrino insufficienti ad assicurare che sia evitato il rischio di danneggiare il cliente emittente, le imprese di investimento comunicano al cliente emittente i conflitti di interesse specifici insorti in relazione alle loro attività, o a quelle di entità del gruppo, in qualità di fornitori di credito e alle loro attività relative all'offerta di titoli.
3. La politica delle imprese di investimento sui conflitti di interesse richiede che le informazioni sulla situazione finanziaria dell'emittente siano condivise con le entità del gruppo che fungono da fornitori di credito, a condizione che ciò non violi le barriere alle informazioni predisposte dall'impresa per tutelare gli interessi di un cliente.
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