Art. 45

Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti

In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato come richiesto dalla direttiva 2014/65/UE della rispettiva classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla stessa direttiva. 2.   Le imprese di investimento informano i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente. 3.   Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono: a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; b) trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE.
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