Art. 45 · Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti

Art. 45

Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti

In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento notificano ai nuovi clienti e ai clienti esistenti che hanno riclassificato come richiesto dalla direttiva 2014/65/UE della rispettiva classificazione come cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata conformemente alla stessa direttiva. 2.   Le imprese di investimento informano i clienti, su un supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente. 3.   Le imprese di investimento, agendo di propria iniziativa o su richiesta del cliente interessato, possono: a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio il cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata a norma dell', paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE; b) trattare come cliente al dettaglio il cliente considerato cliente professionale a norma dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE.
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