Art. 47

Informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa di investimento e i servizi che offre

In vigore dal 25 apr 2016
Informazioni ai clienti e potenziali clienti sull'impresa di investimento e i servizi che offre (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) 1.   Le imprese di investimento forniscono ai clienti o potenziali clienti le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti: a) il nome e l'indirizzo dell'impresa di investimento e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l'impresa; b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni; c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini; d) una dichiarazione che l'impresa di investimento è autorizzata e il nome e l'indirizzo di contatto dell'autorità competente che l'ha autorizzata; e) quando l'impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui è specificato lo Stato membro nel quale tale agente è registrato; f) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che l'impresa di investimento presta al cliente conformemente all', paragrafo 6, della direttiva 2014/65/UE; g) laddove l'impresa di investimento detenga strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurarne la protezione, compresi i dati principali del sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi che si applica all'impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro; h) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica dell'impresa sui conflitti di interesse attuata conformemente all'; i) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2. Le informazioni elencate nelle lettere da a) a i) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti. 2.   Quando forniscono il servizio di gestione del portafoglio, le imprese di investimento stabiliscono un metodo adeguato di valutazione e raffronto, come ad esempio un valore di riferimento significativo, basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente destinatario del servizio di valutarne l'esecuzione da parte dell'impresa. 3.   Quando si propongono per servizi di gestione del portafoglio ad un cliente o potenziale cliente, le imprese di investimento forniscono al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti: a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente; b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente; c) la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente; d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti; e) gli obiettivi di gestione, il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità. Le informazioni elencate nelle lettere da a) a e) sono fornite in tempo utile prima della prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori ai clienti o potenziali clienti.
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