Art. 57

Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi

In vigore dal 25 apr 2016
Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi (, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE) Uno strumento finanziario che non è esplicitamente specificato nell', paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è considerato uno strumento non complesso ai fini dell', paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2014/65/UE se soddisfa i seguenti criteri: a) non rientra nell'ambito di applicazione dell', paragrafo 1, punto 44, lettera c), né dell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 11, della direttiva 2014/65/UE; b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare o realizzare altrimenti lo strumento a prezzi che sono disponibili pubblicamente per i partecipanti al mercato e che sono i prezzi di mercato o i prezzi messi a disposizione o convalidati da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente; c) non implica per il cliente alcuna passività effettiva o potenziale che vada oltre il costo di acquisto dello strumento; d) non contiene una clausola, una condizione o un automatismo che possa alterare sostanzialmente la natura o il rischio dell'investimento o il profilo di rimborso, quali gli investimenti che prevedono il diritto di convertire lo strumento in un altro investimento; e) non include spese di uscita esplicite o implicite che producono l'effetto di rendere l'investimento illiquido sebbene tecnicamente vi siano opportunità frequenti per cederlo, riscattarlo o in altro modo realizzarlo; f) sono disponibili pubblicamente informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche, in modo che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.
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