Art. 4
Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT
In vigore dal 25 nov 2015
Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT
1. Le controparti delle SFT trasmettono le informazioni relative alle operazioni SFT che hanno concluso, come pure la loro modifica o la loro cessazione, a un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’ o riconosciuto conformemente all’. Tali informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione dell’operazione.
L’obbligo di segnalazione di cui al primo comma si applica alle SFT:
a)
concluse prima della pertinente data di applicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), e ancora in essere a tale data qualora:
i)
la scadenza residua di tali SFT alla data suddetta superi 180 giorni; o
ii)
dette SFT abbiano una scadenza aperta e restino in essere 180 giorni dopo la data summenzionata;
b)
concluse alla pertinente data di applicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a), o dopo tale data.
Le SFT di cui alla lettera a) del secondo comma sono segnalate entro 190 giorni dalla pertinente data di applicazione di cui all’, paragrafo 2, lettera a).
2. La controparte soggetta all’obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle SFT.
3. Se una controparte finanziaria conclude un SFT con una controparte non finanziaria che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’, paragrafo 3, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23), la controparte finanziaria è responsabile della segnalazione per entrambe le controparti.
Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un OICVM gestito da una società di gestione, quest’ultima è responsabile della segnalazione per conto dell’OICVM.
Qualora la controparte di operazioni di trasferimento tramite titoli sia un fondo di investimento alternativo, il gestore di quest’ultimo è responsabile della segnalazione per conto del fondo.
4. Le controparti conservano i dati relativi alle SFT da esse concluse, modificate o cessate per un periodo minimo di cinque anni dopo la loro cessazione.
5. Se un repertorio di dati sulle negoziazioni non è disponibile per la registrazione delle informazioni relative alle SFT, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («ESMA»).
In questo caso, l’ESMA provvede a che tutte le entità competenti di cui all’, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte le informazioni relative alle SFT di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.
6. Per quanto riguarda le informazioni ricevute a norma del presente articolo, i repertori di dati sulle negoziazioni e l’ESMA rispettano le disposizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni e si conformano agli obblighi stabiliti in particolare all’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti nell’articolo 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all’ del medesimo e ai «contratti derivati» sono da intendersi rispettivamente come riferimenti al presente articolo e alle «SFT».
7. Una controparte che segnala le informazioni relative a una SFT a un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’ESMA o un’entità che segnala tali informazioni per conto di una controparte non è considerata in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
8. Il soggetto che effettua la segnalazione, i suoi amministratori e dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione.
9. Al fine di garantire l’applicazione coerente del presente articolo e la coerenza con la segnalazione effettuata ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle norme concordate a livello internazionale, l’ESMA, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT, che comprendano almeno:
a)
le parti della SFT e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;
b)
l’importo del capitale; la valuta; le attività usate come garanzia reale e relativi tipo, qualità e valore; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; se le garanzie reali sono disponibili per il riutilizzo; nel caso in cui le garanzie reali siano distinguibili da altre attività, se sono state riutilizzate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto; la commissione di prestito o il tasso del finanziamento con margini; eventuali scarti di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza; la data del primo richiamo e il segmento di mercato;
c)
in funzione delle SFT, le informazioni concernenti:
i)
il reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide;
ii)
i titoli o le merci concessi o assunti in prestito.
Nell’elaborare tali progetti di norme tecniche, l’ESMA tiene conto delle specificità tecniche degli aggregati di attività e, se del caso, prevede la possibilità di segnalare i dati delle garanzie reali a livello di posizione.
L’ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 13 gennaio 2017.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
10. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1 del presente articolo e, nella misura del possibile, la coerenza con la segnalazione ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012, nonché l’armonizzazione dei formati tra repertori di dati sulle negoziazioni, l’ESMA, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze di questo, elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo per i diversi tipi di SFT.
Il formato include in particolare:
a)
gli identificativi globali delle entità giuridiche (codice LEI) o i codici pre-LEI, fino a che non sia integralmente attuato il sistema globale di identificazione delle entità giuridiche;
b)
i numeri internazionali di identificazione dei titoli (codice ISIN); e
c)
gli identificativi unici delle operazioni.
Nell’elaborazione di tali progetti di norme tecniche l’ESMA tiene conto degli sviluppi internazionali e delle norme concordate a livello di Unione o globale.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 13 gennaio 2017.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2015:2365:oj#art-4