Art. 33
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 25 nov 2015
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 12 gennaio 2016, con le seguenti eccezioni:
a)
l’, paragrafo 1, che si applica:
i)
12 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’, paragrafo 3, lettera j), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’, paragrafo 3, lettere a) e b);
ii)
15 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’, paragrafo 3, lettere g) e h), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’, paragrafo 3, lettere g) e h);
iii)
18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, per le controparti finanziarie di cui all’, paragrafo 3, lettere da c) a f), e per i soggetti di paesi terzi di cui all’, paragrafo 3, lettera i), che, ove fossero stabiliti nell’Unione, richiederebbero l’autorizzazione o la registrazione conformemente alla legislazione di cui all’, paragrafo 3, lettere da c) a f); ed
iv)
21 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto delegato adottato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 9, per le controparti non finanziarie;
b)
l’, che si applica a decorrere dal 13 gennaio 2017;
c)
l’, che si applica a decorrere dal 13 luglio 2017 in caso di organismi d’investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/CE o alla direttiva 2011/61/UE costituiti prima del 12 gennaio 2016;
d)
l’ che si applica a decorrere dal 13 luglio 2016, anche per i contratti di garanzia reale esistenti in tale data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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