Art. 15
Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia
In vigore dal 25 nov 2015
Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia
1. Qualsiasi diritto delle controparti al riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali è subordinato almeno a entrambe le seguenti condizioni:
a)
la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi e delle conseguenze inerenti:
i)
al consenso a un diritto di utilizzo di una garanzia fornita nell’ambito di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale conformemente all’ della direttiva 2002/47/CE; oppure
ii)
alla conclusione di un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà;
b)
la controparte fornitrice ha dato espresso previo consenso, comprovato da una firma, per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente, della stessa controparte fornitrice di un contratto di garanzia con costituzione di garanzia reale, le cui condizioni riconoscono un diritto di utilizzo conformemente all’ della direttiva 2002/47/CE, ovvero ha accettato espressamente di fornire garanzie reali mediante un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà.
Con riguardo alla lettera a) del primo comma, la controparte fornitrice è informata per iscritto almeno dei rischi e delle conseguenze che potrebbero sorgere in caso di inadempimento della controparte ricevente.
2. Qualsiasi esercizio da parte delle controparti del diritto al riutilizzo è subordinato a entrambe le seguenti condizioni:
a)
il riutilizzo è realizzato conformemente ai termini specificati nel contratto di garanzia di cui al paragrafo 1, lettera b);
b)
gli strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un contratto di garanzia sono trasferiti dal conto della controparte fornitrice.
In deroga alla lettera b) del primo comma, qualora la controparte di un contratto di garanzia sia stabilita in un paese terzo e il conto della controparte che fornisce la garanzia reale sia mantenuto in un paese terzo e soggetto alla legislazione di quest’ultimo, il riutilizzo è dimostrato da un trasferimento dal conto della controparte fornitrice o con altri mezzi adeguati.
3. Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2014/65/UE, nonché la legislazione nazionale intesa ad assicurare un livello più elevato di protezione per le controparti fornitrici.
4. Il presente articolo non incide sulla legislazione nazionale in ordine alla validità o all’effetto di un’operazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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