Art. 13
Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa periodica
In vigore dal 25 nov 2015
Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa periodica
1. Le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA informano gli investitori sull’uso che essi fanno delle SFT e dei total return swap nel modo seguente:
a)
per le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM nelle relazioni semestrali e annuali di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE;
b)
per i GEFIA nella relazione annuale di cui all’ della direttiva 2011/61/UE.
2. Le informazioni sulle SFT e i total return swap includono i dati di cui alla sezione A dell’allegato.
3. Al fine di garantire una comunicazione uniforme dei dati ma anche per tenere conto delle specificità dei diversi tipi di SFT e di total return swap, l’ESMA può, tenendo conto degli obblighi di cui alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE nonché dell’evoluzione delle pratiche di mercato, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della sezione A dell’allegato.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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