Art. 14
Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa pre-contrattuale
In vigore dal 25 nov 2015
Trasparenza degli organismi d’investimento collettivo nell’informativa pre-contrattuale
1. Il prospetto degli OICVM di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE e l’informazione dei GEFIA agli investitori di cui all’, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE specificano le SFT e i total return swap che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i GEFIA sono rispettivamente autorizzati a utilizzare, e includono una dichiarazione chiara che sono utilizzate tali operazioni e strumenti.
2. Il prospetto e l’informazione agli investitori di cui al paragrafo 1 includono i dati di cui alla sezione B dell’allegato.
3. Al fine di rispecchiare l’evoluzione delle pratiche di mercato o per garantire una comunicazione uniforme dei dati, l’ESMA può, tenendo conto degli obblighi di cui alla direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE, elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il contenuto della sezione B dell’allegato.
Nel preparare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA tiene conto della necessità di concedere un tempo sufficiente prima della loro applicazione.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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