Art. 23
Determinazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
In vigore dal 25 nov 2015
Determinazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative
Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a)
la gravità e la durata della violazione;
b)
il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;
c)
la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo di una persona giuridica o il reddito annuo di una persona fisica;
d)
l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;
e)
il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;
f)
precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione.
Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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