Art. 23

Determinazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative

In vigore dal 25 nov 2015
Determinazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo di una persona giuridica o il reddito annuo di una persona fisica; d) l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati; e) il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate; f) precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione. Allorché determinano il tipo e il livello delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative le autorità competenti possono prendere in considerazione ulteriori elementi oltre a quelli di cui al primo comma.
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